Lo Statuto
Art. 1
E' costituita una Fondazione denominata:
"Società Siciliana per la Storia Patria",
in appresso per brevità indicata come "Fondazione".
Essa costituisce naturale e giuridica continuazione della Associazione "Società Siciliana per la Storia Patria", riconosciuta ed eretta in Ente Morale con R.D. del 22 maggio 1892 (G.U. n. 149 del 29 giugno 1892) e successivo DPR del 9 giugno 1975 n. 318, pubblicato in G.U. n. 200 del 29 luglio 1975.
Art. 2
La Fondazione ha sede in Palermo, Piazza San Domenico n. 1.
Art. 3
La Fondazione ha lo scopo di promuovere, senza limiti nazionali e/o territoriali in genere, gli studi di storia siciliana in tutti i suoi aspetti e di pubblicare opere, memorie e documenti che vi si riferiscono.
La Fondazione ha altresì lo scopo di svolgere e supportare iniziative e attività volte a sviluppare e sostenere la crescita della coscienza civile, in particolare delle giovani generazioni, nello spirito dell'identità e dell'Unità nazionale.
Per il conseguimento del proprio scopo essa si avvale dell’opera di un apposito Comitato scientifico; organizza, coordina e dirige eventi formativi anche in collaborazione con Università ed enti pubblici; è aperta al pubblico.
Art. 4
Il patrimonio iniziale della Fondazione è di euro 4.700.000,00 (quattromilionisettecentomila).
Esso è costituito dalla biblioteca (manoscritti, libri, pubblicazioni e prodotti editoriali in genere), dipinti, sculture, beni mobili, cimeli storici e dall’arredo dei locali e da altro materia- le comunque inventariato e inventariabile, risultante dalle scritture dell'ente e analiticamente indicato in seno alla perizia di stima allegata all'atto fondativo.
Il patrimonio può essere aumentato nelle forme di legge in conseguenza di elargizioni e contribuzioni sotto qualsiasi forma da parte di soggetti estranei alla Fondazione che intendono apportare mezzi per il conseguimento dello scopo fondativo.
Art. 5
Alle spese occorrenti per il normale funzionamento della fondazione si provvede:
a) con le rendite del patrimonio di cui all'art.4;
b) con i corrispettivi ed i contributi (ordinari e straordinari) di enti pubblici e privati;
c) con ogni altro introito derivante dall'attività della Fondazione.
Art. 6
La Fondazione è retta dai seguenti organi:
a) Consiglio Superiore
b) Consiglio di Amministrazione
c) Presidente
d) Segretario Generale
L’attività di controllo spetta a un Revisore dei conti.
Per la prima volta i componenti gli Organi suddetti vengono nominati dai partecipanti all’atto fondativo.
Art. 7
Sono “Membri Fondatori Ordinari” tutti i soggetti che alla data di trasformazione dell'Associazione "Società Siciliana per la Storia Patria" in Fondazione risultano iscritti alla Associazione ora detta ed in regola con il pagamento delle annualità e contribuzioni previste.
Sono qualificati quali “Seniores” i Membri Fondatori iscritti ininterrottamente da almeno 30 (trenta) anni nel libro soci ed in regola con il pagamento delle annualità e contribuzioni previste.
Successivamente alla data di costituzione della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l’iscrizione nel libro soci quale Membro Fondatore Ordinario di ogni soggetto (anche non persona fisica) che condividendo gli scopi fondativi ne faccia apposita istanza impegnandosi a partecipare all’incremento del patrimonio della Fondazione nella misura che verrà periodicamente fissata dal Consiglio di Amministrazione udito il Consiglio Superiore.
Art. 8
Il Consiglio Superiore è costituito dai Membri Fondatori Ordinari e Seniores ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione ed è composto da n. 21 (venuto) membri così distinti:
- 15 (quindici) Membri Fondatori Seniores eletti per la prima volta dall'Assemblea fondativa e con durata in carica a vita
- 6 (sei) Membri Fondatori Ordinari eletti per la prima volta dall'Assemblea fondativa e che durano in carica per quattro anni, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto anno dalla nomina.
Con il venir meno, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio Superiore, i nuovi componenti saranno scelti di volta in volta attraverso cooptazione, con voto a maggioranza del Consiglio Superiore stesso.
I Membri cooptati dal Consiglio Superiore durano in carica a vita se Fondatori Seniores, o per quattro anni dalla nomina se Fondatori Ordinari.
Spetta al Consiglio Superiore:
- eleggere tra i propri Membri Fondatori Seniores il Presidente della Fondazione, che dura in carica per cinque anni, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto anno dalla nomina, che sarà al contempo Presidente sia del Consiglio Superiore sia del Consiglio di Amministrazione;
- nominare tra tutti i Membri Fondatori, sia Seniores sia Ordinari, i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il compenso che può essere limitato solo al rimborso spese documentate;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità della stessa;
- determinare la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Membri Fondatori debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione;
- esprimere il proprio parere sulle modifiche statutarie e gli altri argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il Bilancio preventivo (solo se ritenuto opportuno o richiesto dall’Organismo di Vigilanza e/o dalla normativa di settore) ed il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio;
- nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, Membri e/o Presidenti Onorari;
- nominare tra i propri membri il Segretario Generale e, eventualmente, un Vice Segretario Generale, determinandone la durata nella carica, poteri, compiti e compensi.
Art. 9
Il Consiglio Superiore si riunisce in genere per l'approvazione del Bilancio di previsione, se richiesto, e per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale convocazione può venire posticipata non oltre ulteriori 60 giorni per comprovate difficoltà in ordine amministrativo od organizzativo.
Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se nominato) e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Membri Fondatori; in seconda convocazione il Consiglio è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei presenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio risultante agli atti della Fondazione di ciascun Membro almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica; ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o oralmente tramite telefonata da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data e dell'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
I Membri possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro Membro Fondatore indicando l'eventuale limite di mandato del delegato.
I Membri Fondatori Seniores possono conferire delega soltanto ad altri Membri Fondatori Seniores e ciascun delegato non può rappresentare più di tre Membri.
Sia in prima sia in seconda convocazione, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Alle riunioni del Consiglio Superiore assiste, senza diritto al voto, il Revisore.
Le funzioni di Segretario spettano al Segretario Generale o, in sua assenza e se nominato, al Vice-Segretario Generale. In assenza di entrambi si procede alla nomina di un Membro cui affidare in quella occasione tali funzioni.
Delle riunioni del Consiglio Superiore viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.
Art. 10
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a nove Consiglieri, in numero dispari, scelti in maggioranza tra i Membri Fondatori Seniores, compreso il Presidente, e in minoranza tra i Membri Fondatori Ordinari.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e scadono alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; al termine del mandato possono essere riconfermati nella carica.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio Superiore, spetta la rappresentanza giuridica della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti Seniores uno o due Vice-Presidenti, aventi firma disgiunta e con gli stessi poteri del Presidente, da esercitarsi su delega dello stesso o in caso di suo impedimento o giustificata sua assenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dal Consiglio Superiore e mantenendo il rapporto tra Membri Seniores e Ordinari. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima adunanza del Consiglio Superiore.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dal Consiglio Superiore, quelli rimasti in carica devono convocare a cura del Consigliere più anziano, il Consiglio Superiore perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi dei due comma precedenti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare un Comitato Scientifico, determinandone la composizione ed i compiti.
Possono essere chiamati a far parte del Comitato Scientifico Membri Fondatori sia Seniores sia Ordinari e, per comprovati motivi o meriti, soggetti esterni alla Fondazione.
La partecipazione al Comitato Scientifico è a titolo gratuito.
Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) predisporre il Bilancio consuntivo ed il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio (che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno) da sottoporre all'approvazione del Consiglio Superiore;
b) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
c) deliberare sulle proposte di ingresso di nuovi Membri della Fondazione;
d) deliberare le modifiche dello Statuto previo parere favorevole del Consiglio Superiore; e) adottare i Regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;
f) determinare lo scioglimento della Fondazione e le modalità di devoluzione del patrimonio.
Il Presidente, di sua iniziativa, convoca il Consiglio ogni qual volta lo ritenga opportuno. La convocazione del Consiglio avrà luogo mediante invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di persona da questi incaricata trasmesso al domicilio risultante agli atti della Fondazione di ciascun consigliere almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica; ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o oralmente tramite telefonata da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data e dell'ora della riunione.
Il Consiglio è regolarmente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quan- do siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è prescritta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voto il voto del Presidente vale doppio.
Per le modifiche statutarie e per la delibera di scioglimento è necessario il parere favore- vole dei due terzi dei componenti del Consiglio Superiore.
Art. 13
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Superiore, tanto in sede ordi- naria quanto in quella straordinaria, potranno svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purchè ciò sia indicato nell'avviso di con- vocazione, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti, ed a condizione che:
a) sia consentito al Presidente accertare, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano in Consiglio, oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, con precisazione che gli interventi potranno essere effettuati anche con comunicazione videoscritta in tempo reale (chat);
d) vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video, col- legati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Superiore si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il se- gretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul rela- tivo libro.
Nel caso in cui, nell'ora prevista per l'inizio dell'adunanza, non fosse tecnicamente possi- bile il collegamento, l'adunanza non sarà valida e dovrà essere riconvocato.
Qualora, in corso dell'adunanza, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente, e saranno considerate valide le delibe- razioni adottate sino al momento della sospensione.
Art. 14
La revisione legale e contabile della Fondazione è affidata a un Revisore legale dei conti, iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Economia.
Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Al Revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'attività dei Re- visori nella società di capitali.
Art. 15
Verificandosi per qualsiasi ragione la cessazione della Fondazione, il Consiglio di Ammi-istrazione provvederà alla nomina di un liquidatore determinandone compiti e compensi; in caso di mancata nomina la liquidazione verrà affidata a un commissario, nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo su ricorso della parte più diligente.
L'attivo residuante della liquidazione verrà destinato ad altre Fondazioni o istituzioni aventi finalità analoghe o compatibili con quelle della Fondazione, individuate dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Palermo su ricorso della parte più diligente.
Art. 16
Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme stabilite in materia dal vigente Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
E' costituita una Fondazione denominata:
"Società Siciliana per la Storia Patria",
in appresso per brevità indicata come "Fondazione".
Essa costituisce naturale e giuridica continuazione della Associazione "Società Siciliana per la Storia Patria", riconosciuta ed eretta in Ente Morale con R.D. del 22 maggio 1892 (G.U. n. 149 del 29 giugno 1892) e successivo DPR del 9 giugno 1975 n. 318, pubblicato in G.U. n. 200 del 29 luglio 1975.
Art. 2
La Fondazione ha sede in Palermo, Piazza San Domenico n. 1.
Art. 3
La Fondazione ha lo scopo di promuovere, senza limiti nazionali e/o territoriali in genere, gli studi di storia siciliana in tutti i suoi aspetti e di pubblicare opere, memorie e documenti che vi si riferiscono.
La Fondazione ha altresì lo scopo di svolgere e supportare iniziative e attività volte a sviluppare e sostenere la crescita della coscienza civile, in particolare delle giovani generazioni, nello spirito dell'identità e dell'Unità nazionale.
Per il conseguimento del proprio scopo essa si avvale dell’opera di un apposito Comitato scientifico; organizza, coordina e dirige eventi formativi anche in collaborazione con Università ed enti pubblici; è aperta al pubblico.
Art. 4
Il patrimonio iniziale della Fondazione è di euro 4.700.000,00 (quattromilionisettecentomila).
Esso è costituito dalla biblioteca (manoscritti, libri, pubblicazioni e prodotti editoriali in genere), dipinti, sculture, beni mobili, cimeli storici e dall’arredo dei locali e da altro materia- le comunque inventariato e inventariabile, risultante dalle scritture dell'ente e analiticamente indicato in seno alla perizia di stima allegata all'atto fondativo.
Il patrimonio può essere aumentato nelle forme di legge in conseguenza di elargizioni e contribuzioni sotto qualsiasi forma da parte di soggetti estranei alla Fondazione che intendono apportare mezzi per il conseguimento dello scopo fondativo.
Art. 5
Alle spese occorrenti per il normale funzionamento della fondazione si provvede:
a) con le rendite del patrimonio di cui all'art.4;
b) con i corrispettivi ed i contributi (ordinari e straordinari) di enti pubblici e privati;
c) con ogni altro introito derivante dall'attività della Fondazione.
Art. 6
La Fondazione è retta dai seguenti organi:
a) Consiglio Superiore
b) Consiglio di Amministrazione
c) Presidente
d) Segretario Generale
L’attività di controllo spetta a un Revisore dei conti.
Per la prima volta i componenti gli Organi suddetti vengono nominati dai partecipanti all’atto fondativo.
Art. 7
Sono “Membri Fondatori Ordinari” tutti i soggetti che alla data di trasformazione dell'Associazione "Società Siciliana per la Storia Patria" in Fondazione risultano iscritti alla Associazione ora detta ed in regola con il pagamento delle annualità e contribuzioni previste.
Sono qualificati quali “Seniores” i Membri Fondatori iscritti ininterrottamente da almeno 30 (trenta) anni nel libro soci ed in regola con il pagamento delle annualità e contribuzioni previste.
Successivamente alla data di costituzione della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l’iscrizione nel libro soci quale Membro Fondatore Ordinario di ogni soggetto (anche non persona fisica) che condividendo gli scopi fondativi ne faccia apposita istanza impegnandosi a partecipare all’incremento del patrimonio della Fondazione nella misura che verrà periodicamente fissata dal Consiglio di Amministrazione udito il Consiglio Superiore.
Art. 8
Il Consiglio Superiore è costituito dai Membri Fondatori Ordinari e Seniores ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione ed è composto da n. 21 (venuto) membri così distinti:
- 15 (quindici) Membri Fondatori Seniores eletti per la prima volta dall'Assemblea fondativa e con durata in carica a vita
- 6 (sei) Membri Fondatori Ordinari eletti per la prima volta dall'Assemblea fondativa e che durano in carica per quattro anni, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto anno dalla nomina.
Con il venir meno, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio Superiore, i nuovi componenti saranno scelti di volta in volta attraverso cooptazione, con voto a maggioranza del Consiglio Superiore stesso.
I Membri cooptati dal Consiglio Superiore durano in carica a vita se Fondatori Seniores, o per quattro anni dalla nomina se Fondatori Ordinari.
Spetta al Consiglio Superiore:
- eleggere tra i propri Membri Fondatori Seniores il Presidente della Fondazione, che dura in carica per cinque anni, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto anno dalla nomina, che sarà al contempo Presidente sia del Consiglio Superiore sia del Consiglio di Amministrazione;
- nominare tra tutti i Membri Fondatori, sia Seniores sia Ordinari, i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il compenso che può essere limitato solo al rimborso spese documentate;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità della stessa;
- determinare la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Membri Fondatori debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione;
- esprimere il proprio parere sulle modifiche statutarie e gli altri argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il Bilancio preventivo (solo se ritenuto opportuno o richiesto dall’Organismo di Vigilanza e/o dalla normativa di settore) ed il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio;
- nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, Membri e/o Presidenti Onorari;
- nominare tra i propri membri il Segretario Generale e, eventualmente, un Vice Segretario Generale, determinandone la durata nella carica, poteri, compiti e compensi.
Art. 9
Il Consiglio Superiore si riunisce in genere per l'approvazione del Bilancio di previsione, se richiesto, e per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale convocazione può venire posticipata non oltre ulteriori 60 giorni per comprovate difficoltà in ordine amministrativo od organizzativo.
Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se nominato) e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Membri Fondatori; in seconda convocazione il Consiglio è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei presenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio risultante agli atti della Fondazione di ciascun Membro almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica; ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o oralmente tramite telefonata da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data e dell'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
I Membri possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro Membro Fondatore indicando l'eventuale limite di mandato del delegato.
I Membri Fondatori Seniores possono conferire delega soltanto ad altri Membri Fondatori Seniores e ciascun delegato non può rappresentare più di tre Membri.
Sia in prima sia in seconda convocazione, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Alle riunioni del Consiglio Superiore assiste, senza diritto al voto, il Revisore.
Le funzioni di Segretario spettano al Segretario Generale o, in sua assenza e se nominato, al Vice-Segretario Generale. In assenza di entrambi si procede alla nomina di un Membro cui affidare in quella occasione tali funzioni.
Delle riunioni del Consiglio Superiore viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.
Art. 10
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a nove Consiglieri, in numero dispari, scelti in maggioranza tra i Membri Fondatori Seniores, compreso il Presidente, e in minoranza tra i Membri Fondatori Ordinari.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e scadono alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; al termine del mandato possono essere riconfermati nella carica.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio Superiore, spetta la rappresentanza giuridica della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti Seniores uno o due Vice-Presidenti, aventi firma disgiunta e con gli stessi poteri del Presidente, da esercitarsi su delega dello stesso o in caso di suo impedimento o giustificata sua assenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dal Consiglio Superiore e mantenendo il rapporto tra Membri Seniores e Ordinari. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima adunanza del Consiglio Superiore.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dal Consiglio Superiore, quelli rimasti in carica devono convocare a cura del Consigliere più anziano, il Consiglio Superiore perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi dei due comma precedenti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare un Comitato Scientifico, determinandone la composizione ed i compiti.
Possono essere chiamati a far parte del Comitato Scientifico Membri Fondatori sia Seniores sia Ordinari e, per comprovati motivi o meriti, soggetti esterni alla Fondazione.
La partecipazione al Comitato Scientifico è a titolo gratuito.
Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) predisporre il Bilancio consuntivo ed il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio (che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno) da sottoporre all'approvazione del Consiglio Superiore;
b) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
c) deliberare sulle proposte di ingresso di nuovi Membri della Fondazione;
d) deliberare le modifiche dello Statuto previo parere favorevole del Consiglio Superiore; e) adottare i Regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;
f) determinare lo scioglimento della Fondazione e le modalità di devoluzione del patrimonio.
Il Presidente, di sua iniziativa, convoca il Consiglio ogni qual volta lo ritenga opportuno. La convocazione del Consiglio avrà luogo mediante invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di persona da questi incaricata trasmesso al domicilio risultante agli atti della Fondazione di ciascun consigliere almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica; ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o oralmente tramite telefonata da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data e dell'ora della riunione.
Il Consiglio è regolarmente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quan- do siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è prescritta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voto il voto del Presidente vale doppio.
Per le modifiche statutarie e per la delibera di scioglimento è necessario il parere favore- vole dei due terzi dei componenti del Consiglio Superiore.
Art. 13
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Superiore, tanto in sede ordi- naria quanto in quella straordinaria, potranno svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purchè ciò sia indicato nell'avviso di con- vocazione, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti, ed a condizione che:
a) sia consentito al Presidente accertare, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano in Consiglio, oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, con precisazione che gli interventi potranno essere effettuati anche con comunicazione videoscritta in tempo reale (chat);
d) vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video, col- legati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Superiore si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il se- gretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul rela- tivo libro.
Nel caso in cui, nell'ora prevista per l'inizio dell'adunanza, non fosse tecnicamente possi- bile il collegamento, l'adunanza non sarà valida e dovrà essere riconvocato.
Qualora, in corso dell'adunanza, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente, e saranno considerate valide le delibe- razioni adottate sino al momento della sospensione.
Art. 14
La revisione legale e contabile della Fondazione è affidata a un Revisore legale dei conti, iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Economia.
Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Al Revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'attività dei Re- visori nella società di capitali.
Art. 15
Verificandosi per qualsiasi ragione la cessazione della Fondazione, il Consiglio di Ammi-istrazione provvederà alla nomina di un liquidatore determinandone compiti e compensi; in caso di mancata nomina la liquidazione verrà affidata a un commissario, nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo su ricorso della parte più diligente.
L'attivo residuante della liquidazione verrà destinato ad altre Fondazioni o istituzioni aventi finalità analoghe o compatibili con quelle della Fondazione, individuate dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Palermo su ricorso della parte più diligente.
Art. 16
Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme stabilite in materia dal vigente Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.